(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La presente legge, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni nonche' in attuazione delle leggi regionali 5 marzo 1997, nn. 4 e 5, disciplina le materie di cui al Titolo III, Capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promovuendo una migliore organizzazione dei servizi culturali di competenza e di interesse regionale e valorizzando i beni culturali, in attesa, per questi ultimi, di una organica disciplina nazionale. 2. Si intendono servizi culturali, ai sensi del comma 1, le biblioteche, i musei e gli archivi storici. 3. Si intendono beni culturali ai sensi del comma 1, i beni di interesse archeologico, architettonico, storico, artistico, archivistico, librario, audiovisivo, demoantropologico e scientifico che rappresentino, sia singolarmente sia in aggregazione manifestazioni significative della creativita', della conoscenza, del costume e del lavoro dell'uomo.