(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
           della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
  1.  La  presente  legge,  nel rispetto dei principi contenuti nella
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive  modificazioni  nonche'  in
attuazione  delle leggi regionali 5 marzo 1997, nn. 4 e 5, disciplina
le materie di cui al Titolo III, Capo VII del decreto del  Presidente
della  Repubblica  24   luglio 1977, n. 616, promovuendo una migliore
organizzazione dei servizi culturali di  competenza  e  di  interesse
regionale  e  valorizzando  i  beni  culturali, in attesa, per questi
ultimi, di una organica disciplina nazionale.
  2. Si intendono  servizi  culturali,  ai  sensi  del  comma  1,  le
biblioteche, i musei e gli archivi storici.
  3.  Si  intendono  beni  culturali  ai sensi del comma 1, i beni di
interesse   archeologico,   architettonico,    storico,    artistico,
archivistico,  librario, audiovisivo, demoantropologico e scientifico
che   rappresentino,   sia   singolarmente   sia   in    aggregazione
manifestazioni significative della creativita', della conoscenza, del
costume e del lavoro dell'uomo.